Regolamento d'Istituto

Regolamento d'Istituto

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “GIOVANNI CENA”
A ogni studente è fornito il Libretto Scolastico Personale da utilizzare per la giustificazione delle assenze, degli ingressi posticipati e delle uscite anticipate, per la notifica delle valutazioni in tutte le materie, per le comunicazioni scuola-famiglia, per le convocazioni delle famiglie e le prenotazioni dei colloqui con i singoli docenti, per l’annotazione dell’orario delle lezioni e di quello di ricevimento dei famigliari da parte dei docenti. Non sono ammesse giustificazioni sul “diario” o su quaderni personali.
Il libretto è documento ufficiale, deve essere compilato per le parti di competenza degli studenti e delle famiglie e lo studente deve averlo sempre con sé. Non sono tollerati utilizzi impropri o manomissioni. Copia sostitutiva del libretto potrà essere concessa unicamente per seri e comprovati motivi .

REGOLAMENTO di ISTITUTO
Nell’intento di realizzare un ambiente educativo sereno che consenta una proficua crescita umana e personale, ogni componente della scuola (studenti, genitori, docenti e personale non docente) deve attenersi alle disposizioni contenute nel presente Regolamento.


Capo Primo - COMPORTAMENTO

art. 1 - Nei locali dell'Istituto e nelle aree esterne dei due plessi è vietato fumare (Legge 428/90 e succ. modifiche e integrazioni). Non è consentito neanche l’uso di sigarette elettroniche. Chi sarà sorpreso a fumare incorrerà nelle sanzioni previste per Legge.

art. 2 - Nei locali dell'Istituto durante le attività didattiche non è consentito l'uso dei telefoni cellulari, i-pad, smartphone, tablet, lettori mp3 e simili apparecchiature. L’eventuale utilizzo a scopi didattici è concordato con il docente. E’ peraltro vietato ricaricare in aula o in laboratorio le apparecchiature sopra menzionate.

art. 3 - Di eventuali ammanchi o danneggiamenti sono chiamati a rispondere, salvo ulteriori sanzioni penali, coloro che li hanno provocati. Qualora non sia possibile risalire ai diretti responsabili, il risarcimento del danno sarà effettuato da tutti coloro che abbiano utilizzato la struttura o l’apparecchiatura.

art. 4 - Tutti sono tenuti a vigilare sulle proprie cose per evitare che, pur in un ambiente fidato, ci si debba lamentare della spiacevole scomparsa (peraltro difficilmente dimostrabile) di denaro, orologi, cellulari, libri o altro.

art. 5 - Coloro che rilevino anomalie o danni nelle strutture (aule, palestra, laboratori) sono tenuti a comunicarlo tempestivamente ai responsabili della Scuola.

art. 6 - Dalle aule, dai laboratori e dalla palestra si può uscire esclusivamente con l'autorizzazione del docente e mai più di uno per volta.

art. 7 - Anche nel cambio dell'ora, si deve attendere che entri il docente dell'ora successiva ed a lui si chiederà l'autorizzazione all'eventuale uscita.

art. 8 - Durante i trasferimenti tra la propria aula e altri luoghi di attività (laboratori, palestra, aula video, aula magna, ecc.) non è concesso a nessuno di allontanarsi dal gruppo.

art. 9 - Per nessun motivo è permesso allontanarsi dall'Istituto senza autorizzazione scritta del Dirigente o di un suo collaboratore.

art. 10 - Nessuno studente è autorizzato a recarsi nelle altre classi per far circolare avvisi, per consultazioni di qualsiasi natura, per la distribuzione o raccolta di materiali se non e soltanto con autorizzazione scritta del Dirigente Scolastico o di un suo collaboratore.

art. 11 - Nel periodo intercorrente tra il termine delle lezioni mattutine e l’inizio di quelle pomeridiane, sia di curricolo, sia di extracurricolo, la Scuola, è esonerata nei confronti degli alunni da qualsiasi responsabilità civile, penale e amministrativa. Per la refezione è possibile usufruire, previa apposita autorizzazione, dei locali scolastici adibiti allo scopo.

art. 12 - I servizi igienici devono essere utilizzati correttamente e solo per gli scopi a cui sono destinati; non è assolutamente tollerabile la presenza maschile nei servizi femminili e viceversa.

art. 13 – La cura della persona e l’abbigliamento devono sempre essere consoni all’ambiente formativo.

art. 14 - Cibi e bevande possono essere acquistati soltanto dopo il suono della campana dell'intervallo e vanno consumati negli atri, nei corridoi o all'esterno degli edifici. E’ consentito il consumo di acqua in classe purché ciò avvenga nel rispetto delle norme di buona educazione.

art. 15 - L’accesso ai laboratori è consentito soltanto in presenza di un docente della Scuola. Nei laboratori non è consentito svolgere intervallo.

art. 16 - Agli studenti è vietato l’accesso alle sale docenti.

art. 17 - Ciascuno studente deve prendersi cura della propria sicurezza, della propria salute e di quella delle altre persone presenti nel luogo di studio, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni e ai mezzi forniti dalla Scuola ai fini della protezione collettiva ed individuale.

art. 18 - I macchinari, le apparecchiature e le attrezzature scolastiche, gli utensili, le sostanze e i dispositivi di sicurezza devono essere usati correttamente.

art. 19 - I dispositivi di protezione messi a disposizione devono essere utilizzati in modo appropriato.

art. 20 - Ciascuno studente deve segnalare immediatamente al Dirigente Scolastico, al docente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui sopra, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui viene a conoscenza.

art. 21 - E’ vietato rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione e di controllo.

art. 22 - Non è consentito agli studenti di compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri.

art. 23 – I rifiuti vanno selezionati utilizzando gli appositi contenitori per la raccolta differenziata.

art. 24 - Le uscite di sicurezza poste in testa ai corridoi non devono mai essere utilizzate per entrare o uscire dall'Istituto, se non in caso di emergenza.

art. 25 – Non è ammessa la personalizzazione delle aule. La disposizione dei banchi e la distribuzione dei posti devono essere rispettose delle indicazioni dettate dal Coordinatore di Classe e aderenti alle norme generali sulla sicurezza.


Capo Secondo - FREQUENZA

art. 1 - E’ obbligatoria la frequenza regolare a lezioni ed esercitazioni, considerate le vigenti disposizioni di legge in materia.

art. 2 - Tutti sono tenuti al rispetto degli orari stabiliti. Ogni studente deve recarsi in aula e sistemarsi al proprio posto al suono della prima campanella.

art. 3 - Gli studenti che arrivano a scuola in lieve ritardo sono ammessi in classe. La reiterazione del ritardo verrà segnalata dai collaboratori della presidenza e potrà determinare sanzioni disciplinari.

art. 4 – Le giustificazioni di eventuali entrate posticipate, limitate ad un massimo di 4 per quadrimestre, devono essere vistate da un collaboratore della presidenza. Pertanto i libretti per giustificare gli ingressi in ritardo vanno depositati al momento dell’ingresso presso le portinerie per essere vistati dai collaboratori del D.S. che provvederanno altresì all’inserimento del ritardo e della giustificazione sul registro elettronico. Chi giunge in ritardo senza giustificazione deve presentarsi ai collaboratori del D.S. per l’ammissione in classe. La giustificazione del ritardo dovrà essere portata il giorno seguente.

art. 5 - Le richieste di eventuali uscite anticipate, limitate ad un massimo di 4 per quadrimestre, opportunamente motivate, devono essere depositate in portineria al momento dell’ingresso a Scuola per la firma di autorizzazione da parte di un collaboratore della presidenza. Sarà cura del personale restituire i libretti nelle varie classi e del docente in classe prendere visione del permesso.

art. 6 – Lo studente che è stato assente dalle lezioni ha, per legge, l’obbligo di giustificare dichiarando il motivo dell’assenza, presentando la giustificazione al docente della prima ora del giorno di rientro, firmata da un genitore o un tutore, se minorenne.

art. 7 - I moduli di giustificazione assenza contrassegnati dai n. 5, 10, 15, 20 devono essere controfirmati all’ingresso a Scuola dal Dirigente o da un suo collaboratore. Inoltre un genitore o un tutore dell’alunno minorenne deve presentarsi personalmente o telefonare a Scuola entro la prima ora del giorno del rientro per giustificare dette assenze.

art. 8 - La Dirigenza segnala alle famiglie i casi di numerose assenze o di dubbia giustificazione e ha facoltà di richiedere agli interessati o alle loro famiglie ulteriori chiarimenti e di considerare eventualmente non giustificata l’assenza.

art. 9 - Coloro che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica, se si avvalgono dell’attività di studio assistito durante tale ora sono tenuti a sostare negli spazi loro assegnati. Chi ha operato la scelta dell’uscita da Scuola deve obbligatoriamente stare fuori dagli spazi di pertinenza dell’Istituzione Scolastica.
In caso di sciopero o di assemblea sindacale del personale docente la Scuola informa preventivamente le famiglie; lo stesso avviene in caso di variazione oraria delle lezioni giornaliere. Le comunicazioni scuola-famiglia devono essere trascritte sul Libretto Scolastico Personale e fatte firmare, per gli studenti minorenni, da un genitore o da un tutore. La mancata firma non consentirà allo studente l’uscita anticipata da scuola.

art. 10 - Tutti gli alunni sono tenuti a firmare il registro di presenza nei vari laboratori apponendo il proprio nominativo leggibile e la data accanto al numero della postazione.

 

Capo Terzo- DIDATTICA E VALUTAZIONE

art. 1 – La scuola è il luogo dell'apprendimento: ogni azione e atteggiamento devono essere finalizzati al miglioramento della propria formazione come persona e cittadino.

art. 2Si deve mantenere sempre un comportamento corretto e adeguato al proficuo svolgimento delle lezioni e delle verifiche. Ascoltare, prendere appunti, non chiacchierare.

art. 3Si deve avere sempre con sé il materiale scolastico necessario e si deve studiare con regolarità.

art. 4Si devono rispettare le consegne e le scadenze e si devono svolgere i lavori assegnati in classe e a casa.

art. 5Si devono affrontare seriamente le prove di verifica evitando assenze strategiche.

art. 6Non si interrompono le lezioni per motivi estranei al lavoro didattico.

art. 7I docenti sono disponibili all’ascolto e al dialogo costruttivo e si assicurano che gli alunni abbiano capito le spiegazioni e le consegne. Adottano modalità di trasparenza nella comunicazione dei criteri e degli esiti delle valutazioni. Valutano con equità i lavori degli alunni. Sostengono gli alunni in difficoltà e operano sempre a favore del successo formativo degli allievi

art. 8Tutta la documentazione riguardante l’andamento didattico-disciplinare di ciascun alunno, ivi comprese le assenze, i ritardi e le uscite anticipate, la convocazione a eventuali recuperi obbligatori e la registrazione delle attività quotidiane delle classi è rinvenibile sul Registro elettronico dell’Istituto al quale si accede con password riservata per ciascuna Famiglia. E’ responsabilità dei genitori/tutori dei minori la custodia di detta password.

 

Capo Quarto- REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

art. 1 – Le studentesse e gli studenti conformeranno il loro comportamento secondo quanto sancito dall’art. 2 (Diritti) e dall’art. 3 (Doveri) del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 - e sue modifiche ed integrazioni -D.P.R. 7 novembre 2007, n. 235 –

art. 2 - Ai sensi dell’art. 4 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti (Disciplina) vengono individuati i seguenti comportamenti che costituiscono inadempienza ai doveri degli studenti disciplinati dall’art. 3 di tale Statuto e determinano l’applicazione delle sanzioni disciplinari di seguito riportate:

-Inosservanza delle disposizioni del Patto Educativo di Corresponsabilità e del Regolamento di Istituto, ripetute mancanze ai doveri di diligenza e puntualità, disturbo continuato durante le lezioni, scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti, il Dirigente Scolastico e tutto il personale della scuola, uso improprio delle strutture, delle attrezzature e dei sussidi didattici o di beni di proprietà di terzi.
Tali comportamenti saranno sanzionati con l’ammonizione scritta del docente sul Registro di Classe e sul Libretto Scolastico Personale e potranno determinare l’assegnazione di attività a vantaggio della comunità scolastica. Queste attività hanno finalità educativa e saranno deliberate dal Consiglio di Classe con provvedimento motivato adottato entro sette giorni dai fatti contestati. I danni a sussidi, attrezzature, strutture dovranno essere risarciti.

-Ripetute inosservanze delle disposizioni del Patto Educativo di Corresponsabilità e del Regolamento di Istituto, entrate ed uscite fuori orario in numero superiore a quello consentito per ciascun quadrimestre senza che questa esigenza sia comprovata da seri e gravi motivi, assenze ingiustificate, falsificazione o alterazione delle giustificazioni o dei permessi del Libretto Scolastico Personale, disturbo continuato durante le lezioni con comportamenti irrispettosi, turpiloquio, gravi offese ai compagni, agli insegnanti, al Dirigente Scolastico e a tutto il personale della scuola, danneggiamento volontario delle strutture, delle attrezzature e dei sussidi didattici o di beni di proprietà di terzi.
Tali comportamenti saranno sanzionati dal Consiglio di Classe con sospensione dalle lezioni (con o senza obbligo di
frequenza a seconda della gravità dei fatti contestati) da uno a cinque giorni con provvedimento motivato adottato entro sette giorni dai fatti contestati e potranno determinare anche l’assegnazione di attività a vantaggio della comunità scolastica. I danni a sussidi, attrezzature, strutture dovranno essere risarciti.

-Reiterazione dei comportamenti di cui al punto precedente.
Tali comportamenti saranno sanzionati dal Consiglio di Classe con sospensione dalle lezioni fino a quindici giorni con
provvedimento motivato adottato entro sette giorni dai fatti contestati e potranno determinare anche l’ assegnazione di attività a vantaggio della comunità scolastica. I danni a sussidi, attrezzature, strutture dovranno essere risarciti.

-Atti che violino la dignità e il rispetto della persona umana, atti tali da determinare situazioni di pericolo per
l’incolumità delle persone.
Tali comportamenti saranno sanzionati dal Consiglio di Istituto con sospensione dalle lezioni per un periodo superiore a quindici giorni fino al termine delle lezioni con provvedimento motivato adottato entro quattordici giorni dai fatti contestati e potranno determinare anche l’assegnazione di attività a vantaggio della comunità scolastica. I danni a sussidi, attrezzature, strutture dovranno essere risarciti.

-Situazioni di recidiva nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana, oppure atti di grave
violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale.
Tali comportamenti saranno sanzionati dal Consiglio di Istituto con sospensione dalle lezioni fino al termine delle lezioni con provvedimento motivato adottato entro quattordici giorni dai fatti contestati e potranno determinare anche l’assegnazione di attività di natura culturale o di natura sociale a vantaggio della comunità scolastica. I danni a sussidi, attrezzature, strutture dovranno essere risarciti.

-Atti più gravi rispetto a quelli indicati al punto precedente.
Tali comportamenti saranno sanzionati dal Consiglio di Istituto con l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all’Esame di Stato conclusivo del corso di studi con provvedimento motivato adottato entro quattordici giorni dai fatti contestati.

art. 3 - Qualora un fatto costituente violazione disciplinare sia anche un reato in base all’ordinamento penale, il Dirigente Scolastico sarà tenuto alla presentazione di denuncia all’autorità giudiziaria penale in applicazione dell’art. 361 c. p.

art. 4 - Nel caso in cui vengano comminate sanzioni disciplinari che comportano la sospensione dalle lezioni per un periodo compreso fra i sei e i quindici giorni, prima del rientro nella comunità scolastica, il docente coordinatore convoca lo studente sanzionato e la sua famiglia al fine di preparare il suo rientro nella comunità scolastica.

art. 5 - Nel caso in cui vengano comminate sanzioni disciplinari che comportano la sospensione dalle lezioni per un periodo superiore ai quindici giorni, prima del rientro nella comunità scolastica, il Consiglio di Classe, in collaborazione con la famiglia dello studente e, se necessario, i servizi sociali e l’autorità giudiziaria, promuoverà un percorso di recupero educativo mirato alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.


Capo Quinto - ORGANO DI GARANZIA

E’ istituito, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 235/07, un Organo di Garanzia, interno alla scuola, del quale fanno parte il Dirigente Scolastico, un membro della componente docente, uno della componente genitori e uno della componente studentesca tra gli eletti in seno al Consiglio d’Istituto. Tale Organo è presieduto dal Dirigente Scolastico e da questi convocato con comunicazione scritta. L’Organo di Garanzia delibera a maggioranza assoluta e non è consentita l’astensione; in caso di parità è determinante il voto del Dirigente Scolastico. A detto Organo di Garanzia chiunque abbia interesse può fare ricorso scritto avverso le sanzioni disciplinari a carico degli studenti entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione. L’Organo di Garanzia decide nel termine di dieci giorni.
L’Organo di Garanzia, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, decide anche sui conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente Regolamento. Avverso le decisioni dell’ Organo di Garanzia è ammesso reclamo all’ Organo di Garanzia Regionale entro quindici giorni decorrenti dalla comunicazione della decisione dell’Organo di Garanzia dell’I.I.S. “G. Cena” o dallo spirare del termine di decisione ad esso attribuito.


Il presente Regolamento, approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 24 aprile 2018 con delibera n. 3, entra in vigore dal 1 settembre 2018

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