Il numero di alunni stranieri presenti nelle scuole di ogni ordine e grado richiede il loro inserimento in classe e la loro integrazione nella nostra comunità è divenuto un compito impellente e sempre più complesso.
In considerazione di ciò e compatibilmente con le risorse disponibili, già da diversi anni il nostro Istituto offre, a favore degli alunni stranieri, un supporto didattico individualizzato per l’apprendimento della lingua italiana.
L’ampliamento e potenziamento di questo supporto linguistico, che si compie a vari livelli - prima alfabetizzazione, base, intermedio e avanzato - è una necessità inderogabile.
Come si è in parte già detto, il progetto mira a favorire l’integrazione nel contesto scolastico locale, evitando fenomeni di rifiuto, esclusione/auto-esclusione o invisibilità; a facilitare il successo scolastico degli alunni stranieri; ad offrire pari opportunità anche a coloro che eventualmente si inserissero ad anno scolastico inoltrato; a realizzare percorsi di intercultura; ad avviare la cooperazione fra scuola e territorio finalizzata all’accoglienza e all’integrazione degli alunni stranieri.
Il progetto, dunque, si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi: far acquisire agli allievi stranieri la conoscenza della lingua italiana; offrire accoglienza fin dal primo giorno di scuola; seguire il loro apprendimento in tutte le discipline; intervenire didatticamente per favorire lo scambio di conoscenze e la valorizzazione delle diversità etniche e culturali degli allievi all’interno del gruppo classe.
Con ciò tale attività prevede interventi mirati per la prima accoglienza, proposte di assegnazione degli alunni stranieri alle classi di appartenenza, corsi di sostegno linguistico, attività di educazione interculturale, indicazioni per le relazioni con il territorio, attivazione dello sportello per l’integrazione e l’inserimento, eventuali iniziative di formazione per i docenti.

Protocollo di accoglienza

Il Protocollo di Accoglienza (P.d.A.) intende presentare procedure per promuovere l’inserimento degli alunni di madrelingua diversa da quella italiana al fine di rispondere ai loro bisogni formativi e rafforzare le attività di sostegno linguistico e culturale a essi rivolte.
Il P.d.A. contiene indicazioni, criteri e principi riguardanti le diverse fasi dell’accoglienza, dall’attività di facilitazione e di apprendimento della lingua italiana come L2 all’elaborazione di piani di studio personalizzati, secondo quanto previsto dall’art. 45 del DPR 31/08/1999 n° 394, dalla C.M. 24/2006 (Linee Guida sull’integrazione degli alunni stranieri), dalle Indicazioni Nazionali (2007) e dalla C.M. n. 2 dell’8/01/2010 (Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana).

1. Finalità

a) migliorare le competenze linguistiche degli allievi stranieri (lingua della comunicazione e lingua di studio)
b) definire pratiche condivise all'interno delle varie scuole in tema di accoglienza di alunni stranieri
c) sostenere gli alunni neoarrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto
d) collaborare insieme alle famiglie per rimuovere eventuali ostacoli alla piena integrazione
e) costruire un contesto favorevole all'incontro con le altre culture e con le "storie" di ogni alunno
f) specificare le diverse fasi dell'accoglienza, i compiti e i ruoli dei vari operatori scolastici, i tempi e i materiali di supporto, ecc.

2. Commissione Accoglienza

Nell'ambito dei compiti attribuiti dal DPR 31/08/99 all'art. 45, il Collegio dei Docenti istituisce la Commissione come gruppo di lavoro e articolazione dell'Organo Collegiale di Istituto per l'inserimento/integrazione degli alunni stranieri.

La C.d.A. è formata da:

a) Dirigente scolastico: presiede la Commissione e controlla che i Consigli di Classe in cui sono inseriti gli studenti da alfabetizzare adottino percorsi educativi personalizzati.
b) Docente referente per il settore intercultura: stabilisce contatti con Enti Locali, Servizi e altre Istituzioni scolastiche per elaborare proposte, progetti e corsi di formazione. Mantiene inoltre contatti in itinere con la famiglia, l'alunno, il coordinatore della classe, gli insegnanti di L2, raccoglie la documentazione relativa alla normativa esistente e organizza l'accoglienza di questi studenti.
c) Docente operativo nei corsi di alfabetizzazione: organizza il sostegno linguistico da svolgersi nel corso dell'anno scolastico, secondo i criteri precisati al paragrafo 3.
d) Docente delle aree disciplinari e/o professionalizzanti: fornisce materiale strutturato, dopo averlo raccolto tra i colleghi, per favorire l'apprendimento di base.
e) Assistente ATA della segreteria didattica: dopo la preiscrizione, richiede alla scuola di provenienza la compilazione di una scheda-dati per trasmetterla poi al referente.

La C.d.A. è aperta alla collaborazione di tutti i soggetti interessati.

3. Prima accoglienza: fasi operative

3.1 Iscrizione:

L'obbligo scolastico, integrato nel più ampio concetto di diritto-dovere all'istruzione e alla formazione (art. 68 della Legge 17 maggio 1999, n. 144, ripreso nell'art. 2 della Legge n. 53/2003 e nell'art.I del Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76 relativi al diritto-dovere all'istruzione e alla formazione) concerne evidentemente anche i minori stranieri che abbiano tra i 15 e i 18 anni indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al soggiorno in Italia (art. 38 del D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286; art. 45 del D.P.R. n.394/99).
Le iscrizioni, pertanto, possono essere richieste in qualsiasi momento dell'anno scolastico (D.P.R. n. 394/99, art. 45; C.M. del 23 marzo 2000, n. 87; C.M. del 5 gennaio 2001, n. 3; C.M. del 28 marzo 2002, n. 87; C.M. del 23 dicembre 2005, n. 93). Gli alunni privi di documentazione anagrafica o in posizione di irregolarità, vengono iscritti con riserva in attesa della regolarizzazione. L'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado (art. 45 del D.P.R. n. 394/99). L'iscrizione scolastica con riserva non costituisce un requisito per la regolarizzazione della presenza sul territorio italiano, né per il minore, né per i genitori. E' necessaria, sin dall'iscrizione, una chiara ricognizione del pregresso scolastico dell'alunno per interventi specifici e la stretta collaborazione della famiglia per la definizione del suo percorso formativo.

3.2 Documentazione:

All'atto dell'iscrizione devono essere richiesti documenti appresso elencati e compilata la domanda di iscrizione predisposta dall’istituto.
a) Permesso di soggiorno e documenti anagrafici
Il permesso di soggiorno viene rilasciato direttamente all'alunno straniero che abbia compiuto il 14° anno d'età, in caso contrario ad uno dei due genitori. Nell'attesa del rilascio del permesso di soggiorno, il dirigente scolastico accetterà la ricevuta della Questura attestante la richiesta.
Per i documenti anagrafici (carta di identità, codice fiscale, certificato di nascita, atto di cittadinanza) la recente normativa estende ai cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti, il diritto all'autocertificazione (Leggi n. 15/68 e n. 127/97, D.P.R. n. 403/98), fermo restando il dovere di esibire il documento di riferimento, se richiesto e se reperibile agli atti di uffici italiani.
In caso di eventuale discrepanza tra le informazioni contenute nell'autocertificazione e documenti di riferimento, oppure tra i dati di due documentazioni distinte - di per sé valide - (ad es. per quanto concerne i dati anagrafici), potranno essere ritenuti validi i dati del permesso di soggiorno.
In mancanza dei documenti, la scuola iscrive comunque il minore straniero, poiché la posizione di irregolarità non influisce sull'esercizio di un diritto-dovere riconosciuto. Il contenuto delle norme citate nel precedente paragrafo esclude che vi sia un obbligo da parte degli operatori scolastici di denunciare la condizione di soggiorno irregolare degli alunni che stanno frequentando la scuola.
Qualora la scuola riscontri il caso di minori stranieri "non accompagnati" (ossia che risultino abbandonati o privi di genitori o di altri adulti legalmente responsabili della loro tutela) deve darne subito segnalazione all'autorità pubblica competente per le procedure di accoglienza e affido, ovvero di rimpatrio assistito (art. 32 del D.L.vo. n. 286/98).
Per quanto concerne l'accertamento della cittadinanza dell'alunno, si ricorda che, secondo la normativa in vigore nel nostro Paese, chi nasce in Italia da genitori stranieri acquisisce la cittadinanza dei genitori. Si segnala, altresì, che i figli di coppie miste possono avere doppia cittadinanza.
b) Documenti sanitari
Il documento attestante le vaccinazioni obbligatorie effettuate deve essere tradotto in italiano. Di recente è stato chiarito che i dirigenti degli istituti di istruzione statale, o non statali, sono tenuti ad accertare se sono state praticate agli alunni le vaccinazioni obbligatorie, richiedendo la presentazione della relativa certificazione.
Se il minore ne è privo, la famiglia può rivolgersi ai servizi sanitari perché rilevino la situazione vaccinale ed eseguano l'intervento sanitario eventualmente necessario. In ogni caso, la mancanza di vaccinazioni non può precludere l'ingresso a scuola, né la regolare frequenza. Se il minore non è vaccinato e la famiglia dichiara di non volerlo vaccinare, il Capo d'istituto comunica la circostanza alla ASL di competenza (Circolare Ministero della Sanità e della Pubblica Istruzione del 23 settembre 1998).
c) Documenti scolastici
E' richiesto il certificato attestante gli studi compiuti nel paese d'origine, o la dichiarazione del genitore dell'alunno o di chi ha la responsabilità del minore, attestante la classe e il tipo d'istituto frequentato. Il dirigente scolastico, per le informazioni e le conferme del caso, può prendere contatto con l'autorità diplomatica o consolare italiana che rilascia una dichiarazione sul carattere legale della scuola estera di provenienza dell'alunno. Il documento scolastico, qualora redatto in una lingua non facilmente comprensibile nel nostro Paese, può essere tradotto da traduttori ufficiali accreditati presso il tribunale.
La determinazione della classe non avviene al momento dell'iscrizione in segreteria ed è compito della Commissione Accoglienza, secondo i criteri e le modalità di seguito specificate.
Al momento dell'iscrizione viene fissato l'incontro successivo con i genitori.

3.3 Organizzazione corsi di italiano L2

I risultati del test d’ingresso relativo alla conoscenza dell’italiano, valutata sulla base dei livelli individuati dal Quadro Comune di Riferimento Europeo, serviranno per organizzare corsi di italiano L2 di livello adeguato alle competenze degli alunni. Il corso destinato agli eventuali alunni non italofoni con una scarsa (livello A1) o nulla conoscenza dell’italiano si svolgerà fin dai primi giorni di scuola in orario curricolare. I corsi di approfondimento (Italiano per studiare), destinati a quegli alunni non italofoni con una conoscenza dell’italiano corrispondente ai livelli A2, B1 e B2, si svolgeranno dal mese di ottobre in orario extra-curricolare. Le risorse per questo impegno debbono essere di anno in anno previste, fermo restando di potersi avvalere di servizi esterni.

3.4 Raccordo con i Consigli di Classe

All’inizio dell’anno scolastico la Commissione Accoglienza fa pervenire a ciascun Consiglio di Classe interessato una scheda informativa sugli alunni di nazionalità non italiana inseriti nella classe, le proposte di inserimento nei corsi di italiano L2 che si svolgeranno nel corso dell’anno, le indicazioni per la programmazione di eventuali piani di studio personalizzati.

3.5 L'insegnamento dell'italiano e altri apprendimenti linguistici

Gli alunni stranieri, al momento del loro arrivo, si devono confrontare con due diverse strumentalità linguistiche: la lingua italiana del contesto concreto, indispensabile per comunicare nella vita quotidiana (“la lingua per comunicare”) e la lingua italiana specifica, necessaria per comprendere ed esprimere concetti, sviluppare l'apprendimento delle diverse discipline e una riflessione sulla lingua stessa (“la lingua dello studio”).
La lingua per comunicare può essere appresa in un arco di tempo che può oscillare da un mese a un anno, in relazione all'età, alla lingua d'origine, all'utilizzo in ambiente extrascolastico.
Per apprendere la lingua dello studio, invece, possono essere necessari alcuni anni, considerato che si tratta di competenze specifiche. Lo studio della lingua italiana deve essere inserito nella quotidianità dell'apprendimento e della vita scolastica degli alunni stranieri, con attività di laboratorio linguistico e con percorsi e strumenti per l'insegnamento intensivo dell'italiano.
L'apprendimento e lo sviluppo della lingua italiana come seconda lingua deve essere al centro dell'azione didattica. Occorre, quindi, che tutti gli insegnanti della classe, di qualsivoglia disciplina, siano coinvolti.
E' necessaria, pertanto, una programmazione mirata sui bisogni reali e sul monitoraggio dei progressi di apprendimento nella lingua italiana, acquisita via via dall'alunno straniero.
A questo proposito, sarà opportuno organizzare corsi di sostegno di primo e secondo livello.

3.6 Obiettivi relativi alle competenze

Per definire gli obiettivi relativi alle competenze e capacità da conseguire nell'apprendimento dell'italiano L2, ci si atterrà ai seguenti livelli comuni europei di riferimento per l'insegnamento delle lingue:

Alunni Stranieri
Alunni Stranieri2

3.7 Valutazione

Gli studenti che si iscrivono entro settembre/ottobre, alla fine del primo quadrimestre verranno valutati solo nelle discipline che non hanno l’italiano come lingua veicolare, negli altri casi si rimanderà la valutazione a un momento successivo. Alla fine dell’anno gli alunni dovranno essere, comunque, valutati in tutte le discipline. La valutazione, nondimeno, non dovrà essere puramente accertativa, bensì formativa, e dovrà tenere conto anche dei seguenti elementi: il percorso scolastico pregresso; gli obiettivi possibili; i risultati ottenuti nell’apprendimento dell’italiano L2; i risultati ottenuti nei percorsi disciplinari programmati; la motivazione; la partecipazione; l’impegno; la progressione e le potenzialità d’apprendimento.

4. Collaborazione con il territorio

Per promuovere la piena integrazione degli alunni di nazionalità non italiana nel più vasto contesto sociale e per realizzare un progetto educativo che coniughi le pari opportunità con il rispetto delle differenze, la scuola ha bisogno delle risorse del territorio, della collaborazione con servizi, associazioni, luoghi d'aggregazione, biblioteche e, in primo luogo, con le Amministrazioni locali, per costruire una rete d'intervento che rimuova eventuali ostacoli e favorisca una cultura dell'accoglienza e dello scambio culturale. Al riguardo, la Commissione Accoglienza ha il compito di: contattare le associazioni di volontariato che operano nel territorio; stabilire periodiche occasioni d'incontro per favorire lo scambio di conoscenze e per affrontare tematiche concrete; attivare la collaborazione con le Amministrazioni locali per costruire percorsi comuni di formazione e per proporre servizi ed esperienze comuni.